Statuto dell’Associazione “CAFIBI”

Articolo1 - denominazione

E’ costituita l’associazione “Club Amici del Fila Brasileiro in Italia”, siglabile anche con l’abbreviazione di “CAFIBI,” per la tutela della razza canina Fila Brasileiro su tutto il territorio nazionale, libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Articolo 2 - oggetto sociale

Essa ha per finalità la tutela e la conservazione della razza canina Fila Brasileiro,  che persegue attraverso:

-    la corretta divulgazione di informazioni, dati e notizie inerenti il Fila Brasileiro

-    la selezione e la salvaguardia delle qualità psicofisiche della razza

-    l’informazione e l’assistenza agli allevatori, proprietari di cani  Fila Brasileiro e persone interessate alla razza. 

Articolo 3 - ambito funzionale

Il CAFIBI ispirandosi al CAFIB – Brasile, è un’associazione senza scopo di lucro che ha lo scopo di ricercare e diffondere informazioni sulla razza da esso tutelata, incentivare e coadiuvare l’allevamento, la conservazione  e la divulgazione delle qualità psicofisiche della razza nel nostro paese.

Articolo 4 -  Mezzi e finalità per incentivare il compimento dell’oggetto sociale

Tutti coloro che avranno sufficiente esperienza nell’ambito della consiglio direttivo del CAFIBI useranno suddetta esperienza per perseguire con tutti i mezzi e gli sforzi che sono alla sua portata per la preservazione e miglioramento della purezza del lignaggio della razza tutelata servendosi dei seguenti mezzi:

4.1 facilitare i simpatizzanti o gli allevatori della razza dando tutte le possibili ed oggettive informazioni  su chi alleva solo per l’ambizione di lucro adulterando le caratteristiche originali e naturali della razza finendo per distruggerla

4.2 favorire la propagazione di esemplari più puri  di detta razza medianti accoppiamenti intelligenti e mirati alla conservazione delle caratteristiche di razza

4.3 mettere a disposizione degli allevatori, simpatizzanti o acquirenti tutto il materiale informativo a disposizione del CAFIBI o di altro ente che abbia uguale obbiettivo in modo da facilitarne le conoscenze, evitando e combattendo la procreazione o l’acquisto di fila Brasileiro meticci o non rispondenti allo standard di razza.

4.4 divulgare articoli e materiale fotografico tramite qualsiasi mezzo mediatico per tutelare maggiormente l’integrità della razza

4.5 formare  giudici interni all’associazione competenti di razza sia con l’aiuto di giudici del circuito ufficiale FCI /ENCI e sia con  giudici CAFIB, e moralmente in linea alle disposizioni dell’associazione stessa.

4.6  con la concessione di premi e riconoscimenti per i migliori esemplari di razza esposti dai soci all’interno delle manifestazioni organizzate dall’associzione o dal circuito ufficiale ENCI/ FCI

4.7 concedere premi e riconoscimenti a chi, socio o entità affezionati al miglioramento della razza tutelata dal club, ha raggiunto successi individuali in questo ambito per stimolare riconoscere e ricompensare il lavoro svolto.

4.8  organizzare  competizioni monografiche giudicate da giudici specialisti della razza servendosi dello standard del paese di origine senza perdere di vista i riferimenti allo standard CAFIB

 4.9 organizzare  competizioni speciali di razza in collaborazioni con organi ufficiali FCI/ ENCI là dove ne fosse fatta richiesta da parte di tali organi

4.10 l’ ispezione della qualità delle cucciolate di esemplari tutelati dall’associazione in base alle regole del consiglio direttivo in modo da poter essere ammessi nei programmi di riproduzione  di razza.

4.11 il riconoscimento degli esemplari da parte del libro delle origini dell ‘ENCI e dei libri ufficiali riconosciuti dalla Federazione cinologica internazionale.

4.12 la designazione di delegati nelle distinte comunità chiamati alla rappresentanza dell’associazione là dove il numero di soci lo richiede (Sezioni regionali) facendo sempre capo alla giunta direttiva dell’associzione

4.13 rispettare gli statuti ed i regolamenti dell’ ENCI e della FCI nel caso in cui l’associazione intenda collaborare con tali enti e nel caso in cui tale collaborazione sia possibile nel rispetto delle regole dell’Associazione stessa.

Articolo 5  - ambito territoriale

L’ambito territoriale nel quale il CAFIBI intende sviluppare le sue attività è quello di tutto il territorio nazionale.

Articolo 6  - Competenze del club CAFIBI in Italia

L’associazione, in base a funzioni e doveri spettanti in qualità di  associazione senza fine di lucro, nelle sfere che gli sono proprie, risolverà tutte le questioni o liti in materia di diritti e doveri dei suoi soci e farà lo stesso sulle contese che si origineranno in relazioni agli esemplari della razza tutelata, nelle esposizioni monografiche, speciali e concorsi organizzati dall’associazione o da organi ufficiali.

Articolo 7  - Pedigree

il CAFIBI riconoscerà come validi solo i pedigree che sono emessi dall’ENCI o quelli riconosciuti dalla FCI

Articolo 8  - Standard

il CAFIBI riconosce e addotta solo lo standard emesso dal paese di origine e approvato dalla FCI in ambito internazionale senza perdere di vista i riferimenti dello standard CAFIB.

Articolo 9  - Soci

L'Associazione CAFIBI è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota

loro sostegno ideale ovvero economico alla tutela, conservazione e divulgazione della razza Fila Brasileiro. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

- soci fondatori: sono coloro che con il loro accordo hanno dato vita all’associazione

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 10  - Ammissione

 L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri.

Articolo 11  - Rispetto delle norme

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Articolo 12  - Diritto di voto

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 13  - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;

- contributi;

- donazioni e lasciti;

- rimborsi;

- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 14  - Anno finanziario

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 15 - Gli organi dell'Associazione

- l'Assemblea dei Soci

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori;

- il Collegio dei Probiviri.

Articolo 16  - L’assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Articolo 17  - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione <...>. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;

- almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; - richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Articolo 18  - Il  Presidente

Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Articolo 19  - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 20  - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Articolo 21  - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Articolo 22  - Emolumenti

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Articolo 23  - Clausole di carattere fiscale

In ottemperanza all'Art. 148, Comma 8, del D.P.R. 22/12/1986 n.917 - T.U.I.R. vengono inserite nello Statuto, per farne parte integrante, le seguenti clausole:

a) è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;

b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l'orga­nismo di controllo di cui all'Art.3, Comma l90, della Legge 23/12/1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le mo­dificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina de­gli organi direttivi dell'associazione;

d) è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un ren­diconto economico e finanziario secondo le disposizioni statu­tarie;

e) si ribadisce l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo

di cui all'Art.2532, secondo comma, del Codice Civile, la sovranità dell'Assemblea dei Soci, Associati o Partecipanti e i criteri di loro ammissione ed e­sclusione, nonché (in

conformità ai precedenti punti dello Sta­tuto) i criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) si ribadisce l'intrasmissibilità della quota o contributo asso­ciativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Articolo 25  - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Santo Stefano Belbo, lì 08 aprile 2010  


    Aniello Aliberti     Marco Fantoni     Luigi Fiorinelli     Marco Pompili     Fabrizio Riolfi